CODICE DI CONDOTTA PER I TESSERATI GOLF CLUB COLONNETTI SSDRL PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Comportamenti rilevanti
Art. 4 - Natura delle disposizioni
Art. 5 - Seminari informativi
- 6 - Formazione obbligatoria
Art. 7 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
Art. 8 - Segnalazioni al responsabile safeguarding
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
La società Golf club Colonnetti ssdrl, in seguito Golf Colonnetti, in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della FIG afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
Il presente CODICE DI CONDOTTA, in coerenza con il Regolamento Safeguarding, approvato dal Consiglio direttivo in data 18/12/2024, ha lo scopo di indicare ai propri tesserati e associati le linee di comportamento da tenere durante ogni momento che caratterizza la loro partecipazione alla vita associativa del GOLF COLONNETTI al fine di prevenire e di contrastare i comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente paragrafo quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 a danno dei tesserati GOLF COLONNETTI, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati del GOLF COLONNETTI, come previsti dallo Statuto, tenuti nell’ambito dell’attività associativa e/o federale. Individua nello specifico una serie di condotte rilevanti, sulle quali pone l’attenzione dei propri tesserati ed associati, tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese ma non solo: di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Art. 3 - Comportamenti rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti e dunque elemento di attenzione ai fini del presente Codice di condotta:
1)l’attenzione a prevenire e contrastare l’abuso psicologico inteso come qualunque atto indesiderato, come la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro comportamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
2) l’attenzione a prevenire e contrastare l’abuso fisico inteso come qualunque condotta consumata o tentata di violenza fisica (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettere una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento non adeguati all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono pratiche di doping, il consumo di alcool o di sostanze comunque vietate da norme vigenti;
3) l’attenzione a prevenire e contrastare la molestia sessuale intesa come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti un disagio, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, anche sotto forma di telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
4) l’attenzione a prevenire e contrastare l’abuso sessuale inteso come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
5) l’attenzione a prevenire e contrastare la negligenza intesa come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
6) l’attenzione a prevenire e contrastare l’incuria intesa come la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
7) l’attenzione a prevenire e contrastare l’abuso di matrice religiosa inteso come l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
8) l’attenzione a prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo inteso come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
9) l’attenzione a prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori intesi come qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
10) l’attenzione a prevenire e contrastare l’abuso dei mezzi di correzione inteso come la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.
Art. 4 - Natura delle disposizioni e provvedimenti
Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento di riferimento, sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di giustizia, ferma restando l’integrazione di fattispecie costituenti reato e verranno punite coerentemente rispetto al livello di gravità del comportamento con:
- richiamo verbale
- richiamo scritto
- segnalazione scritta al Procuratore federale
- sospensione dall’attività a tempo determinato
- sospensione dell’attività a tempo indeterminato
- esclusione di diritto da tesserato/associato del GOLF COLONNETTI come previsto dall’ART. 9 dello statuto
- denuncia all’autorità competente
Art. 5 - Sensibilizzazione e formazione
Tutti gli tesserati/associati del GOLF COLONNETTI sono tenuti a prendere visione del regolamento e del codice di comportamento Safeguarding ed a promuovere valori e comportamenti riportati all’interno dei due documenti citati presso tutti gli associati/tesserati.
Art. 6 - Formazione obbligatoria
I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale GOLF COLONNETTI sono tenuti a prendere visione del regolamento e del codice di condotta insieme al codice etico, al momento del tesseramento ed a partecipare ai momenti di formazione che il GOLF COLONNETTI terrà durante la stagione sportiva sui temi oggetto del presente documento.
Art. 7 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
I tesserati, nello svolgimento dell’attività sportiva e federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del Regolamento, del codice di condotta e del codice etico, ad osservarli ed a contribuire ai fini da questi perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
Art. 8 - Segnalazioni al responsabile safeguarding
con delibera del Consiglio direttivo del 18/12/2024 è stato nominato responsabile safeguarding del
GOLF COLONNETTI Andrea Ippolito.
Tutti gli associati/tesserati del GOLF COLONNETTI sono tenuti a segnalare al responsabile safeguarding, a mezzo email all’indirizzo
[email protected]
o verbalmente, oppure con entrambe le modalità, situazioni di pericolo o potenziale pericolo, sui temi oggetto del regolamento e del presente codice di condotta, alle quali hanno assistito o ne sono venuti a conoscenza. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti, mettendosi anche a disposizione se necessario per eventuali audizioni, ispezioni, al fine di consentire al responsabile di fare una oggettiva analisi istruttoria del caso.
Tutti gli associati/tesserati sono tenuti a rispettare le indicazioni del responsabile safeguarding, consci che l’inosservanza costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.
E’ oltremodo vietato agli associati/tesserati l’utilizzo della segnalazione per dequalificare, calunniare o diffamare.