REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
SUI TESSERATI DEL CUS GOLF COLONNETTI S.S.D.R.L (GOLF COLONNETTI)
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Comportamenti rilevanti
Art. 4 - Buone pratiche-Comportamenti da tenere
Art. 5 - Natura delle disposizioni
Art. 6 - Seminari informativi
Art. 7 - Formazione obbligatoria
Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
RESPONSABILE PER LA TUTELA DEI TESSERATI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT (RESPONSABILE SAFEGUARDING)
Art. 9 - Composizione e nomina
Art. 10 - Funzioni e facoltà
Art. 11 - Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni
SEGNALAZIONI
Art. 12 - Dovere di segnalazione
Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione
PROCEDURE
Art. 14 - Condizioni di procedibilità
Art. 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta
Art. 16 - Obbligo di riservatezza
Art. 17 - Procedimento disciplinare
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. Il GOLF COLONNETTI ssdrl, in seguito GOLF COLONNETTI, in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della FIG, afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 a danno dei tesserati GOLF COLONNETTI, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesserati del GOLF COLONNETTI, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività associativa e/o federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese ma non solo:
a. di persona;
b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
Art. 3 - Comportamenti rilevanti
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
1) l’abuso psicologico;
2) l’abuso fisico;
3) la molestia sessuale;
4) l’abuso sessuale;
5) la negligenza;
6) l’incuria;
7) l’abuso di matrice religiosa;
8) il bullismo, il cyberbullismo;
9) i comportamenti discriminatori;
10) l’abuso dei mezzi di correzione.
2. A tal fine, vengono considerati:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, come la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro comportamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata di violenza fisica (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettere una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento non adeguati all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono pratiche di doping, il consumo di alcool o di sostanze comunque vietate da norme vigenti;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti un disagio, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, anche sotto forma di telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
j) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.
Art. 4 - Buone pratiche - Comportamenti da tenere
1. I tesserati GOLF COLONNETTI, nello svolgimento dell’attività associativa e federale, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle linee guida riportate nel presente documento.
Art. 5 - Natura delle disposizioni
1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di giustizia, ferma restando l’integrazione di fattispecie costituenti reato.
Art. 6 - Sensibilizzazione e formazione
1. Il GOLF COLONNETTI promuove la sensibilizzazione dei propri associati sui temi oggetto del presente documento anche attraverso incontri informativi e la diffusione del presente regolamento attraverso tutti gli strumenti di comunicazione disponibili sia fisici che digitali.
Nella fattispecie, al fine di diffondere il contenuto del presente regolamento, lo stesso verrà pubblicato sulla home page del sito https://golf.custorino.it/.it
Art. 7 - Formazione obbligatoria
1. I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale la cui attività sia collegata a tale tematica sono tenuti a prendere visione del presente regolamento insieme al codice etico, al momento del tesseramento ed a partecipare all’incontro di formazione che si terrà in concomitanza con l’inizio della stagione sportiva.
Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento
1. I tesserati, nello svolgimento dell’attività sportiva e federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
RESPONSABILE PER LA TUTELA DEI TESSERATI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT (RESPONSABILE SAFEGUARDING)
Art. 9 - Composizione e nomina
1. E’ istituito presso il GOLF COLONNETTI il ruolo di responsabile per la tutela contro la violenza di genere nello sport (di seguito “responsabile safeguarding"), con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1;
2. Il responsabile safeguarding:
a) propone l’adozione da parte del GOLF COLONNETTI dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta ai sensi del D.lgs. 39/2021, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte dei tesserati, al Consiglio direttivo, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione disciplinate dalle Linee Guida di cui al precedente art. 4;
c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e) propone eventuali aggiornamenti del modello organizzativo e di controllo
4. Il responsabile safeguarding è nominato dal Consiglio direttivo tra professionisti di specchiata moralità e comprovata esperienza anche in ambito sportivo.
5. Il responsabile safeguarding dura in carica per la durata del mandato quadriennale del Consiglio direttivo e del Presidente e non può essere revocato o sostituito se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI, che opera in modo disgiunto negli accertamenti.
6. Il responsabile safeguarding segnala al Consiglio direttivo le problematiche osservate ed i provvedimenti posti in essere per risolvere le criticità emerse.
7. Il responsabile safeguarding per la tutela deve dare informativa, con cadenza semestrale, al Consiglio direttivo in merito alle proprie deliberazioni ed all’attività, se svolta.
8. La nomina del Responsabile è pubblicata sulla pagina principale del proprio sito internet, affissa in una specifica bacheca presso la sede nonché comunicata all’Ufficio per la tutela del CONI ed alla FIG.
Art. 10 - Funzioni e facoltà
1. Il responsabile safeguarding riceve, con le modalità del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3.
- Il responsabile safeguarding ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o per le azioni di prevenzione, con facoltà di:
- invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici dell'associazione;
- acquisire o chiedere l’esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni;
- presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni,
allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando
la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile.
3. All’esito di un procedimento o, ravvisata l’urgenza, anche in pendenza dello stesso, il responsabile safeguarding ha facoltà di individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento comunicandole al Consiglio direttivo.
4. L’inosservanza delle delibere adottate dal responsabile safeguarding costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.
- Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il responsabile safeguarding informa l’Ufficio del Procuratore federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.
6. Il responsabile safeguarding, se necessario, redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
Art. 11 - Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni
1. L’Ufficio del Procuratore federale e il responsabile safeguarding collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del responsabile safeguarding esclusivamente per la rimozione di pericoli ed abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8, il responsabile safeguarding rinvenga fatti rilevanti per l’accertamento di eventuali responsabilità, in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all’Ufficio del Procuratore federale per competenza.
2. Il responsabile safeguarding ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.
SEGNALAZIONI
Art. 12 - Dovere di segnalazione
1. I tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutto il personale coinvolto nell’ambito dell’attività associativa e federale che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione al responsabile safeguarding.
2. Il responsabile safeguarding esamina e valuta le segnalazioni ricevute, pianificando, ove ritenute utili o necessarie, attività ispettive; accerta se si è effettivamente verificata la fattispecie segnalata ed individua il responsabile della violazione.
3. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione
1. Il GOLF COLONNETTI ed il responsabile safeguarding garantiscono la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all’Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale del GOLF COLONNETTI in una collocazione di agevole accesso, con collegamento alla relativa pagina accessibile dalla pagina iniziale all’indirizzo
[email protected]
3. Il responsabile safeguarding riferisce periodicamente al Consiglio direttivo il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell’Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
PROCEDURE
Art 14 - Condizioni di procedibilità
1. Il responsabile safeguarding viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
2) segnalazione;
3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
4) conoscenza a seguito di ispezione.
6
Art 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta
1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, Il responsabile safeguarding è tenuto ad intervenire immediatamente; ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile. Qualora rilevi comportamenti ritenuti gravi, informa l’Ufficio del Procuratore federale.
Art. 16 - Obbligo di riservatezza
1. Il responsabile safeguarding e gli eventuali consulenti o collaboratori coinvolti assumono l’obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
Art. 17 - Procedimento disciplinare
1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolge nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di giustizia. Gli esiti sono trasmessi al responsabile safeguarding, se relativi a materie di sua competenza.